Nella Delibera n. 8 del 3 marzo 2015 della Corte dei conti Autonomie, la Sezione statuisce che, nella “procedura di riequilibrio”, il rinvio operato dall’art. 243-bis, comma 8, lett. g) del Tuel all’art. 259, comma 6, deve intendersi riferito alla sola riduzione della dotazione organica e non anche alla riduzione della spesa del personale a tempo determinato; misura, quest’ultima, che potrà essere adottata nel contesto degli interventi di cui all’art. 243-bis, comma 9, del Tuel, ove necessaria al riequilibrio della parte corrente del bilancio.
Le Linee guida ed i criteri per l’istruttoria del “
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