“Bonus carburante”: ne possono beneficiare anche le Società interamente pubbliche purché non rientrino tra le P.A.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 15 del 12 gennaio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di riconoscere ai propri dipendenti, da parte di una Società per azioni a capitale interamente pubblico, il c.d. “Bonus carburante” di cui all’art. 2 del Dl. n. 21/2022.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha prima ricordato i contenuti di tale norma, in base alla quale, “per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di Euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986”, e la Circolare n. 27/E del 2022, di chiarimento della stessa.

Circa l’ambito soggettivo di applicazione della norma, tale Nota ha chiarito che l’agevolazione è stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di “aziende private” e che successivamente, in sede di conversione del Decreto-legge, è stata sostituita la locuzione “aziende private” con “datori di lavoro privati”. La Circolare ha precisato che, con esclusivo riferimento alla norma in commento, avente carattere eccezionale, il richiamo ai “datori di lavoro privati” è da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “Settore privato”, così come individuato per esclusione nella Circolare n. 28/E del 2016, ai fini dell’Imposta sostitutiva sui premi di risultato. Il Documento di prassi ha quindi chiarito che sono escluse dal Settore privato e, di conseguenza, dal “Bonus carburante”, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001. Inoltre, si considerano compresi nel Settore privato anche i soggetti privati che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempreché dispongano di propri lavoratori dipendenti. 

Nel caso di specie, il soggetto istante è una Società per azioni a capitale interamente pubblico senza finalità di lucro. Essa rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale i soci (ovvero la Regione e le Aziende del Servizio sanitario regionale) organizzano e gestiscono il “Servizio di trasporto terrestre per l’emergenza-urgenza sanitaria 118” per l’intero territorio regionale, nonché tutti i servizi inerenti l’emergenza-urgenza. Pertanto – ha concluso l’Agenzia – qualora tale Società non rientri tra le Amministrazioni pubbliche di cui al richiamato art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i suoi dipendenti possono essere ammessi a fruire del “Bonus carburante”.