Bonus edilizi: una Circolare dell’Agenzia delle Entrate di chiarimento sull’opzione per la cessione del credito e sconto in fattura

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, al fine di ridefinire l’ambito applicativo e delineare un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche, introdotte dal Dl. n. 11/2023 (c.d. “Decreto Cessioni”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 38/2023, all’art. 121 del Dl. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, relativo all’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, al fine di ridefinire l’ambito applicativo della suddetta disciplina e delineare un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta.

Tutto ciò fermi restando, per quanto compatibili, i chiarimenti già forniti con le Circolari n. 19/E e n. 33/E del 2022, n. 13/E e n. 17/E del 2023.

Nel rinviare alla lettura della Circolare, tra i vari chiarimenti evidenziamo il paragrafo 5 (“Divieto di acquisto dei crediti d’imposta cedibili da parte della Pubblica Amministrazione”), dove è stato ricordato che, “all’esplicito fine del coordinamento della finanza pubblica, l’art. 1, comma 1, lett. a), del ‘Decreto Cessioni’, nell’inserire il comma 1-quinquies nell’art. 121, stabilisce, a decorrere dal 17 febbraio 2023, per le Pubbliche Amministrazioni, un divieto di acquisto dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lett. a) e b), del medesimo articolo (sconto in fattura e cessione del credito d’imposta)”.

Le Pubbliche Amministrazioni per le quali opera il divieto all’acquisto dei crediti d’imposta sono, per espressa disposizione normativa, “le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009”, tra cui sono ricomprese “le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, e s.m.”, norma che ricomprende anche gli Enti Locali, che come ormai noto sono esclusi dalla possibilità di acquistare i crediti in commento.