L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 397 del 23 settembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’impossibilità per un Comune di accedere all’agevolazione prevista dall’art. 1, commi da 219 a 223, della Legge n. 160/2019 (c.d. “Bonus facciate”), in quanto soggetto escluso da Ires ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986).
Il Comune istante, proprietario dell’edificio adibito a sede istituzionale ed a Uffici dell’Ente, intende realizzare interventi di restauro della facciata esterna dell’edificio ed ha chiesto se può beneficiare dell’agevolazione in questione, o anche, come previsto dall’art. 121 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, della trasformazione della detrazione di imposta prevista per il “Bonus facciate” in credito di imposta, compensabile mediante il Modello “F24” per il pagamento di tributi vari e di contributi previdenziali, oppure cedibile a terzi.
L’Agenzia ha ricordato le disposizioni della “Legge di bilancio 2020” sul “Bonus facciate” ed il fatto che chiarimenti in ordine all’applicazione di tale agevolazione sono stati forniti con la Circolare n. 2/E del 2020.
Al di là dell’aspetto oggettivo, sotto il profilo soggettivo – tenuto conto del tenore letterale del citato comma 219, che introduce la detrazione ai fini dell’Imposta lorda a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti, senza porre ulteriori condizioni – la predetta detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.
In linea generale quindi, trattandosi di una detrazione dall’Imposta lorda, il “Bonus facciate” non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto, tale agevolazione non spetta agli Enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’Ires, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Tuir.
Tali soggetti non possono neanche esercitare la richiamata opzione prevista dall’art. 121 del Dl. n. 34/2020 che consente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta o di cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.