Nella Sentenza n. 226 del 6 aprile 2017 del Tar Lazio, una Società gestisce in regime di concessione il “Servizio di distribuzione del gas” in un Comune e con ricorso essa impugna la Delibera con cui il Comune ha istituito il Canone di concessione patrimoniale non ricognitorio per le occupazioni di suolo pubblico comunale (tra l’altro) a mezzo di condutture e altri manufatti della rete del gas. Nello specifico, i Giudici laziali chiariscono che il Canone non ricognitorio previsto dall’art. 27 del Dlgs. n. 285/92, oltre ad essere dovuto per le sole occupazioni della sede stradale (quindi non anche del sottosuolo), costituisce sostanzialmente il corrispettivo che viene posto a carico dell’occupante in correlazione alla sottrazione del suolo stradale all’uso pubblico. Dunque,secondo i Giudici, non è legittima la previsione della indifferenziata sottoposizione al prelievo di ogni occupazione, sia di suolo che di soprassuolo, eseguita dal Concessionario di pubblico servizio. A ciò si aggiunge il rilievo secondo cui l’occupazione di suolo o soprassuolo da parte di gestori di servizi pubblici per installare e mantenere la propria infrastruttura di rete è tendenzialmente gratuita. Dunque, in conclusione, il Canone concessorio stradale non si applica alle occupazioni del sottosuolo.