Capacità assunzionale negli Enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

Nella Delibera n. 74 del 13 giugno 2019 della Corte dei conti Molise, un Sindaco di un Comune con popolazione pari a 955 abitanti ha chiesto un parere avente ad oggetto la disciplina limitativa delle assunzioni di personale degli Enti Locali ai sensi dell’art. 1 comma 562, della Legge n. 296/2006. 

La Sezione in proposito ha chiarito che:

  • nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti è possibile prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile a condizione che sia rispettato il limite della spesa per il personale sostenuta nel 2008 (Corte dei conti, Sezione Autonomie, Delibera n.  4/2019); 
  • l’Ente può procedere ad assunzioni entro il limite della spesa corrispondente ai rapporti di lavoro cessati a far data dal 2007 ad oggi non utilizzata, nel rispetto del vincolo rappresentato dalla misura degli esborsi sostenuti per il personale nell’anno 2008 (Corte dei conti SS.RR., Delibera n. 52/2010; Corte dei conti, Sezione Autonomie, Delibera n. 6/2012);
  • l’obbligo di contingentamento dei rapporti di lavoro a tempo parziale oggi disciplinato dall’art. 53 del Ccnl. del Comparto “Funzioni locali” per il triennio 2016-2018, siglato il 21 maggio 2018, non può essere oggetto di deroga in sede di applicazione delle disposizioni che disciplinano i vincoli di spesa da rispettare ai fini del reclutamento di personale;
  • infine, con riferimento alla capacità assunzionale, il rapporto tra numero di dipendenti e numero di abitanti fissato periodicamente con Decreto ministeriale di cui all’art. 263, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000, nei limiti in cui è attualmente applicabile, riguarda i soli Enti a suo tempo non sottoposti al Patto di stabilità interno.