La Ragioneria generale dello Stato (RgS), con Nota Prot. 12454 del 15 gennaio
2021, in risposta al Comune di Roma ha fornito una nuova interpretazione dell’art.
5, comma 2, del Dm. 17 marzo 2020, circa la definizione della capacità
assunzionale degli Enti Locali secondo cui i resti assunzionali dei 5 anni
antecedenti al 2020 sono alternativi rispetto agli spazi concessi dalla Tabella
2, del Dm. 17 marzo 2020, e non possono essere cumulati.
Il Dm. 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”), nello stabilire le nuove modalità di calcolo della
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