by Redazione | 24/02/2016 15:36
Nell’Ordinanza n. 1813 del 29 gennaio 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici affermano che, in tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36-ter del Dpr. n. 600/73, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo.
Questo a differenza di quanto accade per la comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36-bis dello stesso Decreto che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità.
Corte di Cassazione – Ordinanza n. 1813 del 29 gennaio 2016[1]
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