Cartella di pagamento: impugnazione

Cartella di pagamento: impugnazione

Nell’Ordinanza n. 14213 del 24 maggio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell’invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Concessionario della riscossione. A ciò non osta l’ultima parte dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato (impugnabilità prevista dalla norma citata) non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non esclude la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.


Related Articles

Personale P.A.: obbligo osservanza vincolo in materia di lavoro flessibile

Nella Delibera n. 179 del 23 ottobre 2014 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco richiede un parere in merito

Legittimità del licenziamento del pubblico dipendente iscritto all’Albo degli Avvocati

E’ legittimo il licenziamento disciplinare del Funzionario comunale che svolge contemporaneamente l’attività di Avvocato. Detta sanzione può essere irrogata anche

Imu: il trattamento impositivo del fabbricato adibito a Scuola paritaria

Nell’Ordinanza n. 9211 del 6 aprile 2021 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda l’assoggettamento, dapprima ad Ici, e

No comments

Write a comment
No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Only registered users can comment.