Casellario informatico Anac: nuovi chiarimenti sulle fattispecie che possono dar luogo ad esclusione dalle gare

Facendo seguito a quanto precedentemente stabilito attraverso il proprio Comunicato 21 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2017, l’Anac è tornata sul tema del Casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del Dlgs. n. 50/16.

Nello specifico, con il nuovo Comunicato del Presidente 10 maggio 2017, l’Autorità ha voluto fare il punto su quelle fattispecie che possono dar luogo all’esclusione dalle gare per la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 80, comma 5, del Dlgs. n. 50/16, inerente i gravi illeciti professionali.

La sussistenza di tali illeciti– si legge nel Pronunciamento – viene annotata, previa comunicazione inoltrata alle parti da parte dell’Autorità, in seguito alla specifica segnalazione delle stazioni appaltanti in corso di esecuzione del contratto, con riferimento:

– alle risoluzioni anticipate;

– alle significative carenze che nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

– ai gravi illeciti professionali,come il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

– alla produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero all’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

Pertanto, l’inserimento dell’annotazione assume valore di pubblicità/notizia del provvedimento assunto dalla stazione appaltante in esito ad un apprezzamento, già operato da quest’ultima, dell’inadempimento in cui è incorso l’operatore economico colpito dalla risoluzione.

Come specificato in chiusura del Comunicato, il potere di accertare la sussistenza e la gravità dell’inadempimento imputabile all’impresa esecutrice spetta esclusivamente alla stazione appaltante giacché, ai sensi della normativa vigente, a seguito di segnalazione da parte di una stazione appaltante di un provvedimento di esclusione dalla gara, l’Autorità è obbligata a iscrivere la relativa annotazione nel Casellario.

Nell’ipotesi in cui pervenga documentata notizia dell’esistenza di contenzioso pendente in ordine ai presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione, l’Autorità ne dà notizia nell’annotazione stessa.