Nella Sentenza n. 26187 del 12 dicembre 2014 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità sottolineano che la possibilità per il contribuente di emendare la Dichiarazione ai fini Iva allegando errori, di fatto e di diritto, commessi nella sua redazione e incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitabile, non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, i Giudici osservano che la Dichiarazione fiscale non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, costituendo essa un momento dell’iter volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria. Ed ancora, né esigenze di mera stabilità amministrativa possono mai comprimere il diritto del contribuente a versare le Imposte secondo il principio di capacità contributiva. Quindi, ne deriva che nulla osta a che la possibilità di emendare, mediante allegazione di errori nella Dichiarazione incidenti sull’obbligazione tributaria, sia esercitabile, non solo nei limiti delle disposizioni sulla riscossione delle Imposte oppure del Regolamento per la presentazione delle dichiarazioni, ma anche nella fase difensiva per opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, come avvenuto nel caso in questione.