Cassazione: sono utilizzabili i questionari inviati dalle Entrate se non presentati perché in possesso dell’Inps

Nella Sentenza n. 22946 del 29 ottobre 2014 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, in una controversia riguardante un recupero a tassazione ai fini Irpef, Ilor e Ssn per l’anno 1995, motivato dall’omessa trasmissione della documentazione concernente i costi sostenuti dal contribuente, nella sua attività economica, per collaborazioni esterne. Invero i documenti richiesti dall’Ufficio con i questionari inviati al contribuente sono stati prodotti solo in giudizio e su di essi la Ctr ha fondato la decisione di illegittimità della ripresa fiscale. Infatti il Giudice d’appello non ha ritenuto operante nella fattispecie in esame la preclusione probatoria prevista dall’art. 32, ultimo comma, del Dpr. n. 600/73, perché il ricorrente ha dimostrato di essersi trovato nell’impossibilità di produrre in sede amministrativa la documentazione riguardante i costi sostenuti nell’anno sottoposto a controllo, trattandosi di atti ritirati e in possesso dell’Inps a seguito di verifica. La Suprema Corte rileva che è necessario che l’Amministrazione, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale, si legge nella Sentenza: “non è invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare, come si evince dagli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente, l’azione dell’ufficio”. Pertanto sono utilizzabili in giudizio dal contribuente i documenti che esso non ha potuto esibire all’ufficio in sede amministrativa perché in possesso dell’Inps che li ha ritirati in occasione di una verifica.