È stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento 4 marzo 2014, Prot. n. 2014/31224, titolato “Attivazione del servizio di consultazione telematica delle banche-dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento”.
Il Documento di prassi in commento disciplina le modalità di consultazione gratuita ed in esenzione da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale relativamente ai beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche per la non totalità, del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. L’esenzione in parola era stata prevista dall’art. 6, comma 5-quater, del Dl. n. 16/12, e il Documento in analisi è stato emanato in attuazione dell’art. 6, comma 5-quinquies, del citato Dl. n. 16/12, il quale delegava all’Agenzia la definizione delle modalità di accesso alle banche-dati ipotecaria e catastale.
Il Provvedimento disciplina l’accesso gratuito ai dati sopra citati sia dai Servizi telematici (Entratel o Fisconline), sia direttamente presso gli Sportelli catastali decentrati.
Con riferimento all’accesso ai dati dai Servizi telematici, il soggetto abilitato alla fruizione dei citati Servizi potrà consultare gli atti catastali riferiti agli immobili individuati per mezzo del suo codice fiscale. Relativamente ai Registri immobiliari, il Servizio fornisce esclusivamente le informazioni relative alle formalità informatizzate in cui siano presenti, sia il codice fiscale del soggetto abilitato, sia gli immobili di cui lo stesso soggetto risulta intestatario negli atti catastali.
Per quanto riguarda l’accesso alla banca-dati catastale presso gli Sportelli catastali decentrati il richiedente deve, al fine di usufruire dell’esenzione, esibire un documento di identità o di riconoscimento valido. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la richiesta di consultazione è presentata dal legale rappresentante o altro rappresentante organicamente riferibile all’Ente stesso. Il soggetto che agisce in nome e per conto dell’Ente dovrà esibire il proprio documento d’identità e provare di essere investito del potere di rappresentanza.
La documentazione citata viene conservata presso lo Sportello catastale decentrato, ai fini dell’effettuazione, da parte dell’Agenzia, di verifiche sulla spettanza dell’esenzione.