Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 57 del 14 gennaio 2015, afferma che la produzione di una cauzione provvisoria conforme, quanto all’importo della garanzia, al disciplinare di gara ed all’art. 75 del Dlgs. n. 163/06, ma non riferibile soggettivamente anche all’Impresa mandante, non autorizza l’esclusione dalla gara, ma impone alla Stazione appaltante la sollecitazione dell’integrazione della garanzia. In particolare, la doverosità dell’applicazione della misura espulsiva deve essere negata, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, a fronte della presentazione di una cauzione provvisoria formalmente conforme alla clausola del disciplinare ma carente sotto il profilo del rispetto della regola della riferibilità soggettiva anche all’impresa mandante del relativo impegno.
Consiglio di Stato, Sentenza n. 57 del 14 gennaio 2015[1]
- Consiglio di Stato, Sentenza n. 57 del 14 gennaio 2015: https://www.entilocali-online.it/wp-content/uploads/2015/01/consiglio-di-stato-57-2015.doc