Cauzione provvisoria: le irregolarità rilevate dopo la stipula del contratto non annullano la gara

Nella Sentenza n. 2258 del 18 novembre 2016 del Tar Calabria, una stazione appaltante iniziava una procedura negoziata, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi assicurativi suddivisi in 5 lotti. Alla gara partecipavano 2 operatori economici e uno di questi vietava l’assegnazione di alcuni lotti per carenza, nell’affidatario, della cauzione provvisoria che risultava presentata ma intestata a un soggetto differente. Per tale carenza richiedeva l’annullamento dell’affidamento (e del contratto stipulato) e l’assegnazione dei relativi lotti. I Giudici rilevano che la garanzia provvisoria svolge la funzione di garantire l’affidabilità e la serietà dell’offerta e costituisce

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