Certificazioni uniche in caso di un sostituto d’imposta principale e due secondari: un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate

Certificazioni uniche in caso di un sostituto d’imposta principale e due secondari: un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 428 del 25 ottobre 2019, ha fornito chiarimenti in merito al rilascio della Certificazione unica nel caso in cui vi sia un sostituto d’imposta principale ed uno secondario, in base all’art. 29, comma 2, del Dpr. n. 600/1973.

Nel caso di specie, 2 Dipartimenti hanno richiesto l’assegnazione in comando obbligatorio di un dipendente a tempo pieno e indeterminato del Consiglio nazionale istante.

Ai sensi dell’art. 70, comma 12, del Dlgs. n. 165/2001, il Consiglio nazionale corrisponde il trattamento fondamentale al dipendente, mentre il trattamento accessorio viene corrisposto dai Dipartimenti. Sussiste pertanto un unico rapporto di lavoro caratterizzato dalla presenza di 3 soggetti in posizione datoriale: l’Istante che eroga il trattamento fondamentale e i 2 Dipartimenti che erogano il trattamento accessorio, ciascuno in relazione alle proprie competenze.

Dal punto di vista fiscale, il Consiglio nazionale istante è il sostituto di imposta principale, mentre i 2 Dipartimenti sono i sostituti d’imposta secondari.

Il Consiglio nazionale istante ha chiesto se, in qualità di sostituto di imposta principale, ai sensi del citato art. 29, comma 2, Dpr. n. 600/1973, debba rilasciare al dipendente in posizione di comando una CU riepilogativa dei dati comunicati dai predetti Dipartimenti.

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che la citata norma fiscale prevede tra l’altro che gli Uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio, il conguaglio di cui all’art. 23, comma 3, con le modalità in esso stabilite. Inoltre, prevede che, ai fini delle operazioni di conguaglio, i soggetti e gli altri Organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti Uffici, entro la fine dell’anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. In generale il Legislatore, attraverso l’istituto del conguaglio alla fine del periodo d’imposta di tutti gli emolumenti corrisposti durante l’anno al dipendente, rende definitiva la ritenuta di acconto operata dal sostituto d’imposta nei vari periodi di paga. Al riguardo, l’art. 23, comma 3, del Dpr. n. 600/1973, disciplinante la “Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”, prevede infatti che i sostituti d’imposta “devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lett. a) [redditi di lavoro dipendente] e b) [mensilità aggiuntive e compensi della stessa natura] del comma 2, e Pagina 3 di 5 l’Imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi”. Inoltre, il successivo comma 4 prevede che, “ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d’imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti”.

Dalla lettera di tale ultima disposizione si evince che l’ultimo sostituto d’imposta che ha erogato redditi di lavoro dipendente, a richiesta del lavoratore, in sede di conguaglio può tener conto anche dei redditi di analoga natura erogati da più datori di lavoro.

Per effetto del rinvio operato dal citato art. 29, comma 2, al riportato art. 23, comma 4, l’Agenzia ha ritenuto che, anche nella fattispecie in esame, valgano le medesime modalità di effettuazione del conguaglio.

Ciò posto, fatta salva la circostanza che in caso di più sostituti d’imposta pubblici le operazioni di conguaglio sono obbligatorie, nella fattispecie in esame i tecnici delle Entrate hanno ritenuto che, conformemente a quanto riportato nelle Istruzioni per la compilazione del Modello CU, i Dipartimenti (Uffici secondari) che corrispondono i trattamenti accessori devono comunicare al Consiglio nazionale istante (Ufficio principale) – che invece corrisponde il trattamento fondamentale – entro la fine dell’anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro, nonché le ritenute effettuate.

Inoltre i sostituti secondari, pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovranno procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate, riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 613. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Il sostituto d’imposta principale tenuto al rilascio della CU al lavoratore comandato emetterà una Certificazione comprensiva di tutti i compensi corrisposti, evidenziando, nella Sezione “Dati relativi ai conguagli”, le somme e i valori corrisposti da ciascun sostituto d’imposta secondario. In particolare, nel punto 537 deve essere riportato il codice 8 per indicare che il conguaglio è stato effettuato ai sensi dell’art. 29, comma 2, del Dpr. n. 600/1973.

A tal fine, tenuto che nel caso di specie i sostituti secondari sono 2, si renderà necessario utilizzare un modulo aggiuntivo.


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