Cessione azienda da parte di Società pubblica: determina trasferimento al Comune socio unico della totalità delle attività svolte dalla stessa

Cessione azienda da parte di Società pubblica: determina trasferimento al Comune socio unico della totalità delle attività svolte dalla stessa

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 101 del 11 febbraio 2021, ha chiarito che la cessione da parte della Società interamente controllata dal Comune dell’intera azienda, essendo intervenuti obblighi di legge per la messa in liquidazione della stessa (“Legge Madia”), determinerà, in sostanza, il trasferimento al Comune socio unico della totalità delle attività svolte dalla Società in esecuzione del Contratto di servizio stipulato con il Comune medesimo.

Il coordinamento unitario di dette attività, secondo quanto rappresentato, è assicurato dall’azione dell’Amministratore unico, il quale non si è mai avvalso di personale dipendente, bensì di collaboratori esterni (Rup e relativo Collaboratore). Pertanto, il programmato trasferimento al Comune di ciò che rappresenta l’intera attività sociale della Società unitamente al venir meno del Contratto di servizio in forza del quale detta attività è stata esercitata, consente di affermare che l’operazione descritta sia qualificabile come “cessione d’azienda”.

Ciò posto, ai fini delle Imposte dirette, l’Agenzia afferma che per la Società cedente l’eventuale plusvalenza realizzata concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 2, del Tuir; tale plusvalenza può ovviamente beneficiare della rateizzazione di cui al comma 4 del citato art. 86, nel caso in cui il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Sul punto, con riferimento a quanto precisato dall’istante nella soluzione prospettata dal contribuente, in relazione ai valori da attribuire agli asset che compongono la predetta azienda:

  • ai fini delle Imposte indirette, l’operazione sarà assoggettata ad Imposta di registro, da applicare al corrispettivo della cessione e quindi al netto dei debiti aziendali da trasferire;
  • ai fini Ires, sarà assoggettata in capo alla Società cedente, e gli elementi patrimoniali attivi e passivi verrebbero assunti sulla base dei seguenti valori di riferimento:

– beni gratuitamente devolvibili: sulla base del loro valore netto contabile;

– altri beni materiali: sulla base del valore corrente;

– i crediti e i debiti sulla base del loro valore nominale;

– disponibilità liquide: in base al valore nominale.

L’Agenzia a tal riguardo evidenzia che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto del Contribuente”), il contribuente possa interpellare l’Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, tra l’altro, “quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni”. L’Agenzia afferma che “concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso” (comma 2, dell’art. 86 del Tuir).

Nelle ipotesi di cui alle lett. a) e b) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato (comma 1 del citato art. 86 del Tuir). Restano fermi i Principi contenuti nell’art. 110 del Tuir, in tema di determinazione del costo fiscale ai fini dell’Ires (norme generali sulle valutazioni). La cessione in parola, da registrare in termine fisso, è soggetta ad Imposta registro in misura proporzionale, da determinare con le aliquote previste in considerazione della natura dei beni che compongono il compendio aziendale, ai sensi dell’art. 23 del Dpr. n. 131/1986 (Tur).


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