Chiarimenti resi dalla Stazione appaltante: devono limitarsi a fornire una interpretazione autentica senza incidere sull’essenza del bando

Tar Puglia, Sentenza n. 1348 del 10 settembre 2021
Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici rilevano che, nella dinamica di una gara di appalto, la richiesta di chiarimenti da parte dei concorrenti alla gara è perfettamente lecita. Così come lecita e, anzi, legittima è la conseguente attività di interlocuzione con la quale la Stazione appaltante rende il chiarimento richiesto. Ciò avviene specialmente nella materia dei requisiti di partecipazione, per la possibilità di letture alternative da parte dei concorrenti di una gara, ai quali spetta senz’altro, in caso di dubbi o perplessità sulla volontà della Stazione appaltante, una parola inequivoca della medesima. Il chiarimento deve però mantenersi entro un ben definito spazio logico e argomentativo, senza incidere sulla legge di gara. Infatti, la gara di appalto è regolamentata essenzialmente dal Bando (nel caso in questione, Lettera di invito) che ne detta le regole e che quindi contiene il decalogo cui ogni concorrente deve adeguarsi per potervi partecipare in condizioni di parità con altri operatori economici. In virtù della superiore esigenza, il chiarimento reso dalla Stazione appaltante può spingersi fino al limite della interpretazione autentica di una clausola del Bando di gara, allo scopo di rendere noto inequivocabilmente il modo di intendere la sussistenza di un requisito partecipativo previsto a pena di esclusione. Quando invece il chiarimento incide sull’essenza stessa di un requisito di partecipazione alla gara, esso dà vita ad una modifica non consentita delle regole del gioco, trattandosi di attività che si pone in contrasto con la par condicio.
Ed invero, i Giudici precisano che alla Stazione appaltante, la quale in via generale non può discostarsi dalle regole da essa stessa fissate, è ammesso intervenire nei casi in cui il chiarimento rivesta caratteri, per così dire, di neutralità rispetto ai contenuti del Bando e alla partecipazione alla gara o meglio quando l’attività posta in essere non costituisca un’indebita e perciò illegittima modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica con cui la Stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intellegibile, precisando o meglio delucidando le previsioni della lex specialis. In tal senso, i chiarimenti apportati o le eventuali correzioni eseguite operano a beneficio di tutti e (laddove trasparenti, tempestive, ispirate al Principio del favor partecipationis e, rese pubbliche) non comportano, se giustificate da un’oggettiva incertezza della legge di gara, alcun pregiudizio per gli altri partecipanti.
La Stazione appaltante, in sede di Interpello dei concorrenti, può essere spinta a rimeditare l’opportunità o addirittura l’utilità di una clausola del Bando di gara, che può decidere di eliminare dalla lex specialis dopo la pubblicazione della medesima. Tuttavia, un risultato del genere è certamente contrario alla par condicio in quanto compromette il legittimo affidamento riposto da tutti i partecipanti alla gara sulla univoca ed uniforme necessità di possedere determinati requisiti ed introduce finanche elementi di perplessità dell’azione amministrativa in contrasto con il Principio di buona amministrazione.
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