Per i Cig acquisiti entro il 30 aprile 2011, di importo inferiore a Euro 40.000, non si applicano le disposizioni introdotte dalla Delibera Anac n. 1/2017.
A renderlo noto – con il Comunicato del Presidente 12 aprile 2017, pubblicato il 28 aprile 2017 sul proprio Sito istituzionale – è la stessa Autorità nazionale anticorruzione.
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute dopo la pubblicazione in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2017 della Delibera Anac n. 1 dell’11 gennaio 2017, il Consiglio dell’Autorità ha infatti sancito l’esclusione dall’ambito di applicazione delineato nel Pronunciamento dei Cig citati, definiti “non soggetti agli obblighi comunicativi e contributivi così come dedotti dai vari Comunicati del Presidente e Delibere dell’Autorità sulla materia”.
Ricordiamo che la Delibera n. 1/2017 ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità per l’acquisizione e per il perfezionamento del Cig, chiarendo – tra l’altro – che:
- per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il Cig va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
- per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il Cig va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
- per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il Cig va ottenuto prima della stipula del relativo contratto, in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio, nel caso di affidamenti in somma urgenza il Cig va riportato nella lettera d’ordine).