by Redazione | 02/05/2017 10:51
Per i Cig acquisiti entro il 30 aprile 2011, di importo inferiore a Euro 40.000, non si applicano le disposizioni introdotte dalla Delibera Anac n. 1/2017.
A renderlo noto – con il Comunicato del Presidente 12 aprile 2017, pubblicato il 28 aprile 2017 sul proprio Sito istituzionale – è la stessa Autorità nazionale anticorruzione.
A seguito delle richieste di chiarimento pervenute dopo la pubblicazione in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2017 della Delibera Anac n. 1 dell’11 gennaio 2017, il Consiglio dell’Autorità ha infatti sancito l’esclusione dall’ambito di applicazione delineato nel Pronunciamento dei Cig citati, definiti “non soggetti agli obblighi comunicativi e contributivi così come dedotti dai vari Comunicati del Presidente e Delibere dell’Autorità sulla materia”.
Ricordiamo che la Delibera n. 1/2017 ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità per l’acquisizione e per il perfezionamento del Cig, chiarendo – tra l’altro – che:
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