Nella Delibera n. 1092 del 26 ottobre 2016 dell’Anac, viene contestata la legittimità dell’operato di una stazione appaltante che ha escluso, in fase di valutazione delle offerte economiche, tutte quelle che non hanno rispettato, in tutto o in parte, la retribuzione dei prezzi orari minimi della manodopera stabiliti dal Dm. 13 febbraio 2014, come previsto dalla disciplina di gara. L’Anac afferma che non è conforme al quadro normativo di riferimento l’inserimento nella lex specialis di una clausola di esclusione automatica dell’offerta che contenga un costo orario del personale dipendente inferiore a quello stabilito dalle Tabelle ministeriali senza consentire una valutazione di congruità della stessa nella fase di verifica della anomalia.
Pertanto, non è conforme al quadro normativo di riferimento la prevista automatica esclusione delle offerte che presentino un costo orario del personale dipendente inferiore a quello stabilito dalle Tabelle ministeriali, senza consentire al concorrente di fornire in contraddittorio e per iscritto spiegazioni a riguardo secondo quanto previsto all’art. 97, comma 5, del Dlgs. n. 50/16.