Nella Sentenza n. 1334 del 1° marzo 2018 del Tar Campania, la Società ricorrente, gestore uscente del Servizio, lamenta la violazione – per mancato inserimento negli atti di gara – dell’art. 50 del Dlgs. n. 50/16, come modificato dall’art. 33 del Dlgs. n. 56/17, il quale, per i servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, e con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, impone alle stazioni appaltanti l’inserimento nei bandi di gara di specifiche “clausole sociali” volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Nel caso di specie, inerente una gara per l’affidamento del Servizio quadriennale di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica, secondo i Giudici, tale obbligo sarebbe stato manifestamente violato, non essendosi in presenza di un servizio avente natura di attività intellettuale, dal momento che lo stesso consiste nell’esecuzione di compiti materiali (ritiro, digitalizzazione, obliterazione delle fustelle, inscatolamento, conservazione, distruzione delle distinte contabili e delle ricette farmaceutiche) ed essendo pacifico che presupponga un’alta intensità di impiego di manodopera. Inoltre, la riscontrata omissione, oltre a rilevare come profilo di carenza di istruttoria, avrebbe determinato l’impossibilità per i concorrenti di presentare un’offerta ponderata, difettando una stima dei costi della manodopera, ciò anche in violazione del principio di cui all’art. 23, comma 16, del Dlgs. n. 50/16, che ne impone l’indicazione separata nei documenti posti a base di gara.
In conclusione, per i servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, e con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi di gara specifiche “clausole sociali” volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.