Clausole non escludenti: possono essere impugnate solo da chi partecipa alla gara

Con la Delibera n. 503 del 5 giugno 2019 dell’Anac, una Società ha contestato la lettera d’invito relativa ad una procedura di gara per la fornitura di materiali per manutenzione meccanica e di carrozzeria, nella parte in cui stabilisce l’obbligo per l’operatore economico di formulare l’offerta economica mediante la presentazione di una percentuale di sconto unica sui listini dei produttori di ricambi originali, rilevandone la contrarietà con l’art. 68 del Dlgs. n. 50/2016, nella misura in cui impone ai fornitori di prodotti equivalenti di parametrare l’offerta economica ai listini dei produttori originali e l’assoluta irragionevolezza ed illogicità dell’unicità della percentuale di sconto, essendo presenti in ciascun lotto centinaia di migliaia di prodotti.
L’Anac chiarisce che le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura.
Inoltre, l’Autorità ha chiarito che “l’operatore del Settore che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara non è legittimato a contestare le clausole di un bando di gara che non rivestano nei suoi confronti portata escludente, precludendogli con certezza la possibilità di partecipazione”; in particolare, tale insegnamento è stato ripreso per dichiarare la carenza d’interesse dell’operatore economico che contesti il criterio di selezione delle offerte prescelto dalla stazione appaltante senza aver presentato regolare domanda di partecipazione alla gara.
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