Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, approvato con il Dlgs. n. 14/2019, prevede anche modifiche al Dlgs. n. 50/2016: si tratta di novità che entreranno in vigore il prossimo anno, per le procedure indette successivamente al 15 agosto 2020, ma già sin d’ora se ne può formulare una breve analisi.
L’art. 372 Dlgs. n. 14/2019 modifica in particolare i seguenti articoli del Dlgs. n. 50/2016:
- l’art. 48, commi 17 e 18;
- l’art. 80, comma 5, lett. b);
- l’art. 110.
Gran parte di tali modifiche ruotano attorno a 2 perni fondamentali:
- l’abbandono del termine “fallimento” in favore di diciture più soft (“liquidazione giudiziale”);
- la modifica delle modalità di partecipazione alle gare dei soggetti in concordato preventivo.
Le modifiche dell’art. 48
Si tratta di modifiche ai commi 17 e 18, ovvero i casi in cui, rispettivamente, mandatario e mandante versino in situazioni di crisi o insolvenza: è stata eliminata la dicitura precedente di “fallimento”, non essendo, a partire dall’entrata in vigore della norma (il prossimo 15 agosto 2020), più esistente.
La modifica è quindi puramente letterale, al fine di adeguare il “Codice dei Contratti” alle predette novità.
Le modifiche dell’art. 80
L’art. 80, comma 5, lett. b), si aggiorna anch’esso alle novità anzidette, ma introduce all’interno del “Codice dei Contratti” le novità di cui all’art. 95 del Dlgs. n. 14/2019, in materia di concordato preventivo.
Tale disposizione stabilisce anzitutto che il deposito della domanda di concordato da parte del concorrente non fa venir meno la legittimazione di quest’ultimo alla partecipazione alla procedura di gara, salva l’autorizzazione del Tribunale competente o del Giudice delegato; a tale autorizzazione deve accompagnarsi altresì una relazione del Professionista che deve certificare la conformità al Piano di concordato e la “ragionevole capacità di adempimento del contratto” cui si concorre.
Il soggetto già esecutore di un contratto pubblico, a sua volta, non vede estinguersi il predetto contratto solo in ragione del deposito della domanda di concordato; anche in caso di concordato liquidatorio, peraltro, il contratto d’appalto può continuare ove il Professionista attesti che la continuità del rapporto sia necessaria per la “miglior liquidazione” dell’impresa. Si tratta evidentemente di norme di favore per le imprese che versino in stato di pre-concordato o di concordato, situazione che è statisticamente crescente nel mondo imprenditoriale; con buona pace però delle esigenze di certezza dei rapporti di cui necessitano le stazioni appaltanti, che in situazioni di crisi aziendali sanno di poter incappare in inattesi stop alle esecuzioni contrattuali che pregiudicano il buon esito degli appalti.
Come norma finale dell’art. 95, si segnala che l’Impresa in concordato può concorrere anche in Ati, purché non sia mandataria e purché nessuna delle altre Imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.
Le modifiche dell’art. 110
I primi 2 commi rimangono sostanzialmente uguali, salvo l’aggiornamento terminologico alla nuova dicitura di “liquidazione giudiziale” invece di “fallimento”.
Dal comma 3 sono apprezzabili le più incisive novità: con la nuova previsione infatti, il Curatore della procedura di liquidazione giudiziale (ex Curatore fallimentare), autorizzato all’esercizio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall’Impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del Giudice delegato; non può più quindi come prima partecipare a gare o essere affidatario di subappalto, bensì si fa riferimento solo al completamento di contratti già stipulati (previa autorizzazione del Giudice delegato). Questa è una prima, importante, differenza.
Con la nuova disciplina inoltre, in disparte il richiamo al già menzionato art. 95 del “Codice della crisi e dell’insolvenza”, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di concordato e il momento del deposito del Decreto di apertura del concordato, il concorrente ha sempre necessità di avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; mentre, dopo l’ammissione al concordato preventivo, il medesimo concorrente non necessita più di tale avvalimento.
L’intervento di Anac nella nuova procedura, che può subordinare la partecipazione alla gara, la stipula del contratto o l’affidamento di un subappalto, non è più promosso dal Giudice delegato come in precedenza: la dicitura normativa non chiarisce quindi se l’Autorità di controllo possa intervenire d’ufficio (ma non si comprende come), o su istanza di una delle parti della procedura (ma tale indicazione non è espressa nella norma).
In conclusione, la “rivoluzione” in arrivo nel mondo dei fallimenti e dell’insolvenza societaria si riverbererà anche sul mondo degli appalti, ma con modalità che ancora non possono ritenersi soddisfacenti dal punto di vista della garanzia, per le stazioni appaltanti, di effettiva continuità dei rapporti e di raggiungimento, quindi, dell’obiettivo di terminare efficacemente le commesse, e con ancora troppe zone d’ombra sui compiti che la legge affida a tutti gli attori delle vicende concorsuali (Giudice delegato, Curatore, Professionista, stazione appaltante, Impresa insolvente e suoi aventi causa, Anac).
di Mauro Mammana