Codice dei contratti: rimessa all’Adunanza plenaria la questione delle conseguenze dell’omessa indicazione degli oneri di sicurezza

Sulla rimessione all’Adunanza plenaria, stante ancora il contrasto giurisprudenziale, delle questioni sulle conseguenze dell’omessa indicazione degli oneri di sicurezza nel nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Sono state rimasse all’Adunanza plenaria le seguenti questioni di diritto:
“1) se, per le gare bandite nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la mancata indicazione separata del costo della manodopera (e degli oneri di sicurezza) determini immediatamente e incondizionatamente l’esclusione del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche quando non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi costi e oneri nella formulazione dell’offerta, né vengono in rilievo profili di anomalia dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi oneri;
2) se, ai fini della eventuale operatività del soccorso istruttorio, assuma rilevanza la circostanza che la lex specialis taccia sull’onere di indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza (come nel caso di specie) ovvero richiami espressamente l’obbligo di dichiarare il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza”.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 20/11/2018 n. 772

Pubblicato il 20/11/2018

N. 00772/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00718/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA

sul ricorso numero di registro generale 718 del 2018, proposto da Industria italiana autobus s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Molinari, Alessandro Tozzi, Laura Di Giovanni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Molinari in Roma, via degli Scipioni, 281, e PEC come da Reginde del Ministero della giustizia;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelo Lauria, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec come da Registro PPAA del Ministero della giustizia;

nei confronti

Irisbus Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele La Malfa Ribolla in Palermo, via Nunzio Morello, 40 e PEC come da Reginde del Ministero della giustizia;

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. SICILIA – PALERMO, III n. 1552/2018

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palermo e di Irisbus Italia s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti gli avvocati Nicola Giudice su delega di Alessandro Tozzi, Carmelo Lauria, Riccardo Rotigliano su delega di Carlo Malinconico;

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione terza – Palermo, l’Industria Italiana Autobus s.p.a ha impugnato la nota prot. n. 680050 del 7.5.2018 con la quale il Comune di Palermo ha disposto l’esclusione della società ricorrente dalla procedura aperta per la fornitura di n. 33 autobus urbani, suddivisa in n. 2 lotti, relativamente al lotto n. 1, trasmessa a mezzo PEC in pari data nonché del provvedimento prot. n. 700246 dell’11.5.2018, con il quale il Comune di Palermo ha disposto l’aggiudicazione di entrambi i lotti alla Iribus Italia s.p.a.

L’Industria italiana autobus ha chiesto la condanna del Comune resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per la illegittima esclusione: in via principale, in forma specifica mediante reingresso nella procedura; ovvero, in via gradata, per equivalente economico.

1.1. Le doglianze dedotte in primo grado attenevano alla:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – eccesso di potere per carenza di motivazione;

II) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 83, comma 9 e 95, comma 10 – eccesso di potere per difetto di istruttoria;

III) violazione e falsa applicazione dell’articolo 95, comma 10 – eccesso di potere per travisamento dei fatti; e chiedendo, in subordine il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.


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