by Redazione | 08/05/2015 9:48
Il reato di guida in stato di ebbrezza ([1][1]), previsto dall’art. 186 del “Codice della Strada”, può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta. A tal fine, infatti, anche tale mezzo può interferire sulle generali condizioni di regolarità e sicurezza della circolazione stradale.
E’ questo il principio stabilito dalla Sezione Penale della Cassazione con la Sentenza del 28 aprile 2015. n. 17684.
Secondo i Giudici, anche se per la conduzione di una bicicletta non è previsto l’obbligo della patente di guida, è comunque possibile applicare le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.
L’art. 186, comma 1, citato, infatti – escluso quando affronta le sanzioni accessorie inerenti la patente di guida – si esprime in modo generico, parlando di “guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”, senza fare alcuna discriminazione tra conducenti a 2 o 4 ruote.
di Stefano Paoli
[2]([1]) – Il reato di guida in stato di ebbrezza si configura quando il tasso alcolemico rilevato supera gli 0,8 g/l.
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