“Codice della Strada”: per il Ministero dei Trasporti nessuna multa per chi sosta oltre l’orario pagato sulle strisce blu, in disaccordo l’Anci

Un acceso botta e risposta ha visto contrapposti, la settimana scorsa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione nazionale dei Comuni italiani. Il tema è quello della sosta oltre orario sulle strisce blu.

Per il Ministero (vedi Comunicato 20 marzo 2014 e testo della risposta del Sottosegretario Umberto Del Basso De Caro ad una interrogazione parlamentare sulla questione), l’utente che paga fino ad un determinato orario ma lo sfora non compie una “violazione di una norma di comportamento” ma piuttosto una “inadempienza contrattuale”, pertanto non dovrebbe andare incontro a una multa ma è solo tenuto a saldare la tariffa non corrisposta. Nessuna sanzione dunque perché, “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’art. 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo art. 157, comma 8, del Codice medesimo”.

Il Ministero si è anche espresso in merito al recupero dei mancati pagamenti. I Comuni – spiega -“possono affidare al gestore del Servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito Regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice civile e dal ‘Codice del Consumo’”.

Stando a quanto riportato nella Nota del Ministero dei Trasporti, alcuni Comuni avrebbero obbiettato che un parere del Ministero dell’Interno del 2003 aveva dato una interpretazione di segno completamente opposto a quello fin qui riportato. Il Dicastero ha, a questo proposito, replicato che di fatto non esiste alcun conflitto interpretativo con il Ministero dell’Interno e che quest’ultimo ha da tempo rivisto la posizione espressa nel 2003, e “ha successivamente (nel 2007) condiviso la disamina della tematica svolta dal Mit ed emesso (nel 2010) una serie di pareri in tal senso, pareri condivisi dal Servizio della Polizia stradale del Dipartimento di Pubblica sicurezza”.

Per l’Anci invece (vedi Comunicato 21 marzo pubblicato sul proprio sito), il Pronunciamento del Dicastero è inesatto e difforme dal dato normativo: “la norma  – art. 7, comma 1, lett. f) del nuovo Codice della Strada – è chiara, così come il suo regime sanzionatorio: se la sosta avviene omettendo l’acquisto del ticket orario, deve necessariamente applicarsi la sanzione di cui all’art. 7, comma 14 del Codice; se invece la sosta si protrae oltre l’orario per cui è stata pagata la tariffa dovuta, si applicherà la disposizione sanzionatoria prevista dalla disciplina della sosta, anche in relazione a quanto disposto dal comma 132, dell’art. 17 della Legge  n. 127/97, ovvero quella prevista dal Regolamento comunale”.

La comunicazione del Ministero parrebbe – secondo l’Associazione – muovere da un equivoco sull’assoggettamento al pagamento della sosta, non ritenuto atto di regolamentazione – come da “Codice della Strada” e dunque non costituente presupposto per l’applicazione della sanzione. “Così invece non è – si legge ancora – avendo il Legislatore assegnato ai Comuni tale potestà regolamentare legandola al potere sanzionatorio di cui sopra”.

L’Anci è tornata sul tema, a pochi giorni di distanza, con il Comunicato 25 marzo 2014, nel quale viene paventato il rischio che i cittadini si ritrovino “ad essere doppiamente vittime della situazione di incertezza causata dal Pronunciamento del Mit”. Per questa ragione, il Presidente dell’Anci, Piero Fassino, ha chiesto al Ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, e al Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, un incontro urgente, ‘‘al fine di evitare ulteriori aggravi per i cittadini e per chiarire definitivamente in una posizione formale e condivisa i termini della questione”. Per Fassino, “la sosta limitata tariffata è soggetta ad una regolamentazione comunale, secondo la disciplina del ‘Codice della Strada’ e con le modalità dettate a livello squisitamente locale, nell’ambito della cornice normativa indicata”, e ‘‘in questi anni i Comuni hanno agito adottando Regolamenti rivolti alla migliore fruizione degli spazi di sosta da parte dei cittadini secondo il principio della rotazione”.

L’introduzione di nuove qualificazioni di sosta tariffata potrebbe dunque “indurre i cittadini in errore, facendo loro promuovere ricorsi ingiustificati e molto più costosi delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell’orario di sosta consentito”.