Nella Sentenza 1726 del 16 dicembre 2015 del Tar Lombardia, una Società “in house“ ha indetto una gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti” e l’impresa classificatasi terza ha proposto ricorso contro gli atti della procedura, lamentando l’illegittima composizione della Commissione di gara, per essere stato nominato Segretario il soggetto che aveva provveduto a redigere il bando di gara, in violazione dell’art. 84, comma 4, del Dlgs. n. 163/06, e per avere il Presidente della Società “in house” nominato se stesso quale Presidente della Commissione di gara.
I Giudici
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