Commissione di gara: i Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto incarichi connessi al contratto in questione

Commissione di gara: i Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto incarichi connessi al contratto in questione

Nella Sentenza n. 603 del 6 aprile 2017 del Tar Catanzaro, i Giudici si esprimono sulla composizione della Commissione giudicatrice di una gara di appalto da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I Giudici rilevano che, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del Dlgs. n. 163/06, nelle gare pubbliche i Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Tale prescrizione mira ad assicurare 2 concorrenti ma distinti valori:

  • quello dell’imparzialità;
  • e quello dell’oggettività .

In sostanza, l’art. 84 citato è volto a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi e favoritismi prodotti dalla partecipazione alle Commissioni giudicatrici di soggetti che siano intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura.

Dunque, i Giudici chiariscono che è composta illegittimamente, violando l’art. 84, comma 4, del Dlgs. n. 163/06, la Commissione giudicatrice di una gara di appalto da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel caso in cui, quale componente con funzioni diverse da quelle di Presidente, sia stato nominato il Responsabile del procedimento del Settore amministrativo interessato che ha predisposto e approvato gli atti di gara. Infatti, ai sensi della sopra citata norma, i Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.


Related Articles

Anticorruzione: insediato il Tavolo di collaborazione permanente tra Corte dei conti e Anac

Con Comunicato stampa 21 gennaio 2015, la Corte dei conti ha reso noto che il 20 gennaio 2015 si è

Assenza del cronoprogramma previsto dal bando: legittima l’esclusione dall’appalto

Nella Sentenza n. 1020 del 20 febbraio 2017 del Tar Campania, la ricorrente impugna il provvedimento di esclusione adottato dalla

Smartworking P.A.: Intesa Inail-Ministero P.A. per la migliore attuazione di tale modalità lavorativa

E’ stato recentemente pubblicato sul sito istituzionale dell’Inail il Protocollo d’intesa siglato dall’Istituto con il Ministero della Pubblica Amministrazione il