Commissione giudicatrice: può farne parte colui che sarà nominato Direttore dell’esecuzione

Nella Sentenza n. 819 del 4 febbraio 2019 del Consiglio di stato, i Giudici affermano che può essere nominato componente della Commissione giudicatrice il dipendente della stazione appaltante che ha l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto. Nello specifico, i Giudici pongono in evidenza quanto stabilito dall’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, ovvero che “i Commissari non devono aver svolto, né possono svolgere alcun’alta funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

Dunque, fermo restando che il Direttore esecutivo del contratto esplica le proprie funzioni essenzialmente nella fase esecutiva dell’appalto, la disposizione di cui al richiamato art. 77, comma 4, potrebbe al più comportare la preclusione al conferimento dell’incarico di Direttore esecutivo in capo a chi abbia fatto parte della Commissione di gara, ma non può comportare la preclusione ad assumere le funzioni di Commissario da parte di chi svolgerà solo in una fase successiva le funzioni di Direttore esecutivo. Infatti, non emerge alcuna ragione sistematica per riferire la causa di incompatibilità ad un incarico anteriore nel tempo in ragione delle preclusioni che – quand’anche sussistenti – deriveranno solo dall’assunzione di un incarico posteriore.