Compensazione crediti maturati nei confronti della P.A.: le proposte di modifica formulate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e Presidente dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, si è espresso il 21 luglio 2021, nel corso di una Audizione presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, sui “Progetti di legge in materia di compensazione di crediti maturati dalle Imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione C. 2361 – C. 3069 – C. 3081”.

Il testo dell’intervento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione finanziaria, ripercorre l’attuale quadro normativo di riferimento, per passare poi ad una più specifica disamina delle caratteristiche e delle principali criticità rinvenute dall’Agenzia nelle proposte di legge in discussione.

Stando a quanto riportato nel Documento, l’Agenzia ha rinvenuto alcune criticità relative all’estensione della compensazione anche ai fini del pagamento delle Imposte auto-liquidate in base alla Dichiarazione dei redditi e le valutazioni in ordine ai possibili effetti finanziari che si determinerebbero con il superamento degli attuali limiti al perimetro applicativo delle disposizioni vigenti.

Il suggerimento illustrato da Ruffini per razionalizzare e semplificare l’utilizzo dell’istituto, in maniera tale da garantire gli equilibri della finanza pubblica, è quello di rendere strutturale e permanente la possibilità di pagamento delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo mediante compensazione con i crediti commerciali, certi, liquidi, esigibili e regolarmente certificati, eliminando la disomogeneità e le incongruenze delle 2 attuali distinte discipline.

A tal fine – si legge – si potrebbe intervenire sulle disposizioni di cui all’art. 28-quater del Dpr. n. 602/1973 (cd. ‘disciplina ordinaria’):

• includendo, nella tipologia di crediti compensabili, anche quelli derivanti da prestazioni professionali;

• rimuovendo il limite della data entro la quale deve essersi perfezionata la notifica della cartella e degli avvisi, per i quali è possibile effettuare il pagamento in compensazione”.

Viene inoltre suggerito di depennare le disposizioni della “disciplina speciale” di cui all’art. 12, comma 7-bis, del Dl. n. 145/2013, così da consentire l’utilizzazione dell’istituto della “compensazione dei crediti commerciali” – non prescritti, certi, liquidi ed esigibili – di qualsiasi tipologia, vantati nei confronti delle P.A., per il pagamento, in qualunque anno, delle somme iscritte a ruolo, di qualsiasi importo e a prescindere dalla data di notifica della cartella di pagamento.