by Redazione | 20/06/2022 12:07
Il testo del quesito:
“Il Regolamento dell’Avvocatura comunale prevede che ‘i compensi professionali [agli Avvocati interni per cause vinte con spese compensate] per cui sia maturato il diritto spettano agli avvocati collocati a riposo a qualunque titolo per 2 anni successivi alla data di quiescenza’.
Tenendo conto del limite di finanza pubblica posto dall’art. 9 del Dl. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014, (limite annuale ragguagliato ai compensi 2013), si ritiene che il termine biennale non possa essere lo strumento per liquidare compensi maturati applicando tre volte il limite, ovverosia per l’anno
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