Nella Delibera n. 1 dell’8 gennaio 2015 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha formulato una richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’art. 16, comma 1, lett. a) e b), del Dl. n. 90/14, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 114/14, che ha modificato l’art. 4, commi 4 e 5 del Dl. n. 95/12, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 135/12. Nello specifico viene chiesto di esprimere un parere in merito al compenso da attribuire all’Amministratore unico di una Società partecipata interamente dall’Ente richiedente. Ciò in quanto, in forza della novella legislativa, non può essere attribuito un compenso superiore all’80% del compenso corrisposto nel 2013. Posto che il Comune in questione in quell’annualità non corrispondeva alcun compenso per l’Amministrazione della Società, visto che attribuiva la carica a Consiglieri comunali, si chiede se può essere utilizzato quale parametro l’ultimo compenso erogato, risalente al 2008.
La Sezione osserva come il Legislatore stabilisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli Amministratori delle Società controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, fra le quali sono ricompresi i Comuni che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato (c.d. Società strumentali), non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.
Il medesimo vincolo è stabilito nel comma 5 con riferimento alle altre Società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta. La novella legislativa (art. 16, comma 1, lett. a) e b), del Dl. n. 90/14, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 114/14, che ha modificato l’art. 4, commi 4 e 5 del Dl. n. 95/12, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 135/12) stabilisce un limite, quello dell’80%, che presuppone la sussistenza del parametro di riferimento, individuato nel costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, sul quale calcolare appunto la percentuale dei 4/5. Il Comune in questione si trova nella condizione di non poter applicare il vincolo individuato dal Legislatore non avendo sostenuto alcuna spesa di tal genere nell’esercizio 2013. La Sezione osserva che la volontà sottesa alla disposizione in esame è quella di rendere operante una riduzione dei compensi erogati agli Amministratori delle Società di cui ai suddetti commi 4 e 5, senza tuttavia vietare agli Enti Locali la possibilità di nominare dei soggetti esterni Amministratori delle suddette Società e ciò anche considerando le incompatibilità introdotte con il Dlgs. n. 39/13. Dunque, non può adottarsi un’interpretazione meramente matematica della disposizione in esame che determinerebbe appunto l’impossibilità di affidare all’esterno tali incarichi, atteso che tale effetto pare eccedere le finalità della norma. Piuttosto, nel caso in cui l’Ente Locale non abbia affrontato alcun esborso, neppur minimo, nell’esercizio 2013, il meccanismo di riduzione della spesa stabilito dal Legislatore necessita comunque, per poter operare, di vedere individuato un parametro di riferimento sul quale calcolare la percentuale dell’80%. Il parametro può essere individuato nell’ultimo esercizio nel quale l’Ente Locale privo della tipologia di spesa in esame nell’anno 2013 abbia affrontato tale spesa, purché l’importo sul quale calcolare il limite di spesa di cui ai citati commi 4 e 5 sia aggiornato tenendo conto delle limitazioni introdotte con l’art. 6, comma 6, del Dl. n. 78/10. Inoltre, la Sezione richiama la necessità che il compenso erogato al singolo Amministratore rispetti quanto previsto dall’art. 1, comma 725, della Legge n. 296/06.