Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2022 è stato pubblicato il Dpcm. 23 agosto 2022, n. 143, recante il “Regolamento in attuazione dell’art. 1, comma 596, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli Organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli Enti pubblici”, che ha la finalità di definire una disciplina organica in materia di procedure, criteri, limiti e tariffe da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e di ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ordinari o straordinari, degli Enti e Organismi soggetti alla presente disciplina.
È indicato che la disciplina è ispirata ai Principi: di proporzionalità in relazione alla complessità dell’incarico; di coerenza con la qualità e quantità della prestazione richiesta; di omogeneità dei criteri di determinazione; di rispetto delle specificità di settore; e di trasparenza.
Il Regolamento si applica agli Enti e agli Organismi di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009 (Enti e soggetti indicati a fini statistici nell’Elenco Istat) ivi comprese le Autorità indipendenti, mentre sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Decreto: gli Enti del Ssn., le Società di cui al Dlgs. n. 175/2016 (“Decreto Madia” ovvero Tusp), gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Locali e i loro Organismi ed Enti strumentali come definiti dall’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 118/2011, nonché i loro Enti strumentali in forma societaria.
Il Regolamento definisce gli “Organi di amministrazione e controllo ordinari”, gli “Organi di amministrazione e controllo straordinari”, e l’«Amministrazione vigilante», e stabilisce cosa si intende per «emolumenti» (compensi, gettoni di presenza e ogni altra indennità comunque riferibile allo svolgimento della carica, con esclusione dei rimborsi spese), per «compensi» (emolumenti, ordinariamente determinati in ragione di anno o di durata del mandato, esclusi i rimborsi spese) e per «gettoni di presenza» (emolumenti spettanti per l’effettiva partecipazione alle riunioni/sedute degli Organi collegiali).
Secondo quanto previsto all’art. 4 del Regolamento, la determinazione dei compensi avviene, fatte salve disposizioni di Settore, a seguito della nomina dell’Organo stesso, nel rispetto del Principio dell’equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità finanziarie a copertura delle spese. Il compenso si intende determinato per l’intera durata dell’incarico. Se il compenso non è stabilito nell’atto di nomina o da disposizioni normative di Settore, o nelle more della sua determinazione, lo stesso potrà essere corrisposto dalle Amministrazioni o Enti obbligati, salvo conguaglio, nella misura prevista per l’Organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso.
Il Provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli Organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli Enti e Organismi, è stabilito, alternativamente, dallo Statuto o dal Regolamento di organizzazione dell’Ente: da parte dell’Amministrazione vigilante, o mediante Deliberazioni dei competenti Organi degli enti e Organismi.
Gli Enti hanno facoltà di prevedere incarichi onorifici o a titolo gratuito o di stabilire un compenso inferiore a quello risultante dai parametri più sotto indicati per la determinazione ordinaria dei compensi.
L’Amministrazione competente adotta il Provvedimento di determinazione dei compensi sulla base dei criteri di seguito indicati. Il Provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai titolari degli Organi degli Enti deve dare atto del parere dell’Organo di controllo in ordine al rispetto dell’applicazione dei criteri di determinazione e della copertura finanziaria della relativa spesa.
La revisione dei compensi da parte dell’Ente, nel corso di svolgimento del mandato degli Organi, deve essere sottoposta al preventivo assenso dell’Amministrazione vigilante. La richiesta di revisione dei compensi può essere formulata solo in presenza delle modifiche sostanziali.
I compensi sono definiti sulla base dell’applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali degli Enti, della complessità gestionale degli stessi, del ruolo e del numero degli Organi. Gli Enti sono così ordinati in 5 classi dimensionali, come individuate dalla Tabella A, allegata al presente Regolamento. L’attribuzione della classe dimensionale viene effettuata sulla base di 4 Indici economici: valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale. I valori degli Indici sono determinati con riferimento alla media degli importi delle corrispondenti voci rilevate negli ultimi 3 bilanci approvati; a ciascun Indice viene attribuito, secondo il corrispondente valore di riferimento, un coefficiente come indicato dalla Tabella B allegata al Regolamento. La somma dei coefficienti attribuiti determina l’appartenenza dell’Ente alla rispettiva classe dimensionale.
I compensi degli Organi di amministrazione e controllo sono determinati in relazione alle 5 classi dimensionali, nel rispetto delle seguenti modalità:
- per ogni classe dimensionale sono stabiliti un importo base e un importo massimo da attribuire al Presidente o all’Organo di vertice politico dell’Ente, come indicato nella Tabella C allegata;
- l’importo base costituisce il parametro entro il quale il compenso è da ritenersi comunque congruo ai fini della determinazione definitiva dello stesso;
- al fine di individuare il compenso massimo complessivo da attribuire all’Organo di vertice politico, considerando anche il ruolo dell’Organo stesso e la complessità organizzativa, strategica e gestionale dell’Ente, è previsto l’apprezzamento di ulteriori 4 Indicatori, da desumersi in base alla disciplina ordinamentale degli Enti, anche proposti in sommatoria, che accrescono l’importo base; gli Indicatori sono i seguenti: esclusività del rapporto di servizio dell’Organo di vertice politico, grado di autonomia delle risorse finanziarie, presenza di un bilancio consolidato o di gruppo e complessità organizzativa territoriale. I relativi valori di incremento percentuale della base sono riportati nella Tabella D allegata al Regolamento.
Il compenso degli altri Organi amministrativi e di controllo viene determinato, fino alla sua misura massima, in percentuale rispetto all’importo complessivo spettante al Presidente o all’Organo di vertice politico, e sulla base dello specifico ruolo e della responsabilità che gli stessi Organi rivestono nell’Ente e della numerosità dei rispettivi componenti, secondo i valori/criteri indicati nella Tabella E allegata.
La procedura per il calcolo del compenso spettante agli Organi di amministrazione e controllo presuppone in ogni caso la determinazione dell’importo spettante al Presidente o all’Organo di vertice politico anche ove non previsto dai rispettivi ordinamenti, in quanto detto importo costituisce la base di riferimento per determinare l’importo da attribuire agli altri Organi amministrativi e di controllo.
Agli Organi straordinari di amministrazione e di controllo, ove previsto, viene attribuito un compenso non superiore a quello riconosciuto ai componenti dell’Organo sostituito. Se l’Organo sostituito è di natura onorifica o gratuita, può essere previsto un compenso per l’Organo straordinario nominato in sostituzione del titolare ordinario nella misura non superiore a quella prevista quale importo base.
Qualora gli Organi straordinari sostituiscano più Organi di amministrazione, il compenso attribuito non può essere superiore a quello per il quale viene riconosciuto il compenso maggiore.
Gli altri eventuali Organi di indirizzo amministrativo previsti dagli ordinamenti particolari o dagli Statuti sono di norma gratuiti, salvo diversamente previsto da specifiche norme di settore; in tali casi, l’eventuale riconoscimento di un compenso è sottoposto alla procedura di determinazione dei compensi.
Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del Dl. n. 98/2011, per i Commissari di Governo e i Commissari speciali previsti da altra normativa.
I gettoni di presenza, corrisposti in aggiunta al compenso fisso, possono essere riconosciuti per i componenti degli Organi di Enti di notevole complessità organizzativa ai quali, per Statuto o ordinamento, viene richiesto un impegno particolarmente rilevante e possono essere previsti esclusivamente in occasione delle riunioni degli Organi collegiali ordinari e straordinari di amministrazione e controllo.
I gettoni di presenza sono erogabili in misura complessiva non superiore al 20% dell’emolumento annuo e comprendono anche il ristoro delle minute spese, con esclusione di quelle di viaggio e soggiorno.
Il Provvedimento di determinazione dei gettoni di presenza, da proporsi per singolo Organo statutario unitamente a quella del compenso, è stabilito, alternativamente, dallo Statuto o dal Regolamento di organizzazione dell’Ente: da parte dell’Amministrazione vigilante, o mediante deliberazioni dei competenti Organi degli Enti e Organismi.
E’ vietata la corresponsione di più di un gettone di presenza per componente per ogni singola giornata, ancorché nella stessa sia chiamato a partecipare a consessi diversi dello stesso Ente, ed è vietata la corresponsione del gettone di presenza laddove l’Organo convocato non abbia raggiunto il numero legale.
I rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio non concorrono alla formazione del compenso e spettano solo per lo svolgimento delle attività istituzionali svolte al di fuori della sede di servizio o laddove disciplinati dagli atti di conferimento dell’incarico o dal Decreto di determinazione del compenso stesso, ovvero previsti da leggi o regolamenti vigenti negli ordinamenti particolari degli enti.
I Direttori generali degli Enti percepiscono un trattamento economico pari a quello dei Capi Dipartimento, dei Dirigenti di I o di II fascia in ragione della classe dimensionale, comprendente parte fissa e variabile e di risultato, in conformità ai relativi Ccnl. e integrativi del Comparto dell’Amministrazione vigilante. E’ attribuito un trattamento economico corrispondente a quello di Dirigente di seconda fascia ai Direttori generali degli Enti rientranti nella I, II e III classe dimensionale, ovvero di Dirigente di I fascia per gli Enti appartenenti alla IV classe dimensionale o di Capo Dipartimento ai Direttori generali degli Enti di cui alla V classe dimensionale, fatte salve diverse disposizioni di legge.
Qualora l’applicazione dei criteri di determinazione dei compensi non risultasse idonea a consentire un’adeguata definizione degli emolumenti da riconoscere agli Organi di amministrazione e controllo, in casi di Organi di Enti con elevato profilo strategico ovvero di enti di nuova istituzione, le Amministrazioni vigilanti, su richiesta degli Enti e degli Organismi, possono richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento amministrativo, la costituzione di un apposito Tavolo tecnico, con la partecipazione del Mef-RgS, per la valutazione dei seguenti ulteriori elementi: la collocazione delle attribuzioni istituzionali nella scala di priorità politico-strategiche definite dal Governo o dalle autorità vigilanti e l’eventuale necessità di riconsiderarne o valorizzarne il ruolo; l’effettivo livello di responsabilità; e la specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento dell’incarico.
Sulla base delle risultanze condivise, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, valutate le risultanze del Tavolo tecnico, provvede alla indicazione definitiva dei compensi di cui al presente articolo. La ora indicata procedura può essere attivata dalle Amministrazioni vigilanti anche per regolare particolari situazioni riferite a più enti omogenei e può essere utilizzata nel caso di enti di nuova istituzione. Per questi ultimi si procede ad una stima presuntiva degli Indicatori di cui al presente Regolamento, da sottoporre a verifica in occasione dell’approvazione del primo bilancio consuntivo dell’Ente.
Resta fermo il limite massimo alle retribuzioni lorde previsto dall’art. 23-ter del Dl. n. 201/2011 (trattamento economico annuo onnicomprensivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con Pubbliche Amministrazioni statali).
Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni nella determinazione dei compensi è verificato e asseverato dagli Organi di controllo degli Enti sottoposti all’applicazione del presente Regolamento. Gli Organi deliberanti degli Enti presentano, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, una Relazione che deve contenere, in un’apposita Sezione, l’indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento del Coordinamento amministrativo, e il Mef-RgS, vigilano sulla corretta applicazione del presente Regolamento e sull’omogeneità delle modalità attuative, anche mediante l’istituzione di un Tavolo di monitoraggio permanente composto da propri rappresentanti e da quelli delle Amministrazioni vigilanti.
I coefficienti e le percentuali determinate nel Regolamento possono essere sottoposti a rivalutazione ogni 5 anni con Dpcm.
Le Autorità indipendenti determinano gli emolumenti spettanti ai componenti dei propri Organi di amministrazione e controllo, in coerenza con i criteri di cui al presente Regolamento e deliberano autonomamente la procedura di determinazione dei compensi.
I compensi fissati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere applicati dagli Enti fino alla scadenza dei relativi mandati.
Allegati al Regolamento:
- Tab. A – Classi dimensionali economico-patrimoniali
- Tab. B – Indici economici dimensionali
- Tab. C – Compensi base/massimi da attribuire agli Organi di amministrazione e controllo
- Tab. D – Indicatori di complessità organizzativa e gestionale
- Tab. E – Compensi agli organi di amministrazione e controllo.