Compravendita mediante riscatto degli alloggi “ferroviari”: giurisdizione Giudice ordinario

Nella Sentenza n. 11 del 7 gennaio 2019 del Tar Molise, i Giudici chiariscono che gli alloggi “ferroviari”, di proprietà della Società Ferrovie dello Stato italiane, sono beni di proprietà privata appartenenti, non ad una Pubblica Amministrazione, bensì ad un soggetto privato (ancorché Società a partecipazione pubblica). Ed anche se sottostanno ad un regime di riscatto da parte degli assegnatari simile a quello degli alloggi Erp, ciò non implica che debba sussistere una giurisdizione di legittimità del Giudice amministrativo sulle controversie aventi ad oggetto la cognizione della fase pre-negoziale della cessione dell’alloggio all’assegnatario conduttore, né tantomeno che possa ipotizzarsi una giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni pubblici. Inoltre, i Giudici precisano che sulla materia non è ipotizzabile una giurisdizione esclusiva poiché la cessione in proprietà degli alloggi “ferroviari” (e degli stessi alloggi Erp) è cosa davvero molto diversa dalla concessione di beni pubblici di cui all’art. 133, comma 1, lett. b), del Cpa. Il nucleo tradizionalmente più significativo delle fattispecie ritenute concessorie corrisponde a quelle ipotesi in cui l’Amministrazione attribuisce a terzi, con il loro consenso, il godimento di utilità relative a beni pubblici (demaniali o patrimoniali indisponibili), oppure la possibilità di esercitare pubblici servizi o di realizzare opere pubbliche, conservando tuttavia la proprietà del bene in mano pubblica. Ed ancora, i Giudici aggiungono che si deve peraltro ritenere che gli immobili abitativi ferroviari, per effetto della Legge n. 210/1985, istitutiva dell’Ente Ferrovie dello Stato, non sono neppure patrimonio pubblico, bensì proprietà privata. La Legge n. 560/1993 equipara o assimila le 2 categorie di patrimonio (quello Erp e quello privato “ferroviario”), ma non a tutti gli effetti, limitandosi a stabilire l’estensione agli alloggi “ferroviari” della norma speciale recante “Norme in tema di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Ne consegue che, successivamente alla privatizzazione dell’Azienda autonoma Ferrovie dello Stato, il Legislatore si è limitato a prevedere espresse ipotesi di estensione della normativa sull’edilizia residenziale pubblica (Erp) a fattispecie diverse e ulteriori, senza che da ciò consegua necessariamente l’affermazione della giurisdizione del Giudice amministrativo nella cognizione della fase pre-negoziale della vendita degli immobili da parte della Società Ferrovie dello Stato italiane.