Nella Sentenza n. 6251 del 20 settembre 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che, ai sensi dell’art. 120 del Cpa, ai fini della decorrenza del termine per impugnare gli atti di gara la stazione appaltante non è più obbligata, nella comunicazione d’ufficio dell’avvenuta aggiudicazione, ad esporre le ragioni di preferenza dell’offerta aggiudicata, ovvero, in alternativa, ad allegare i verbali della procedura.
La comunicazione è invece necessaria e non può essere surrogata da altre forme di pubblicità legali, quali la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune ovvero sul profilo della committente e neppure la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europee.