Concessione bar ristoro: l’omesso ricorso a procedure ad evidenza pubblica comporta danno erariale

Nella Sentenza n. 130 del 9 maggio 2018 della Corte dei conti Toscana, la questione oggetto della controversia in esame riguarda il danno erariale, provocato da una Azienda sanitaria pubblica, che ha omesso l’affidamento a mezzo di procedura a evidenza pubblica del “Servizio di bar caffetteria” svolto presso i locali facenti capo alla stessa Azienda. In particolare, l’affidamento diretto, a canoni irrisori o nulli, dei locali per lo svolgimento di tale Servizio avrebbe provocato all’Azienda un danno da mancati introiti di canoni di concessione misurato nella differenza fra il corrispettivo che l’Azienda avrebbe ragionevolmente percepito in caso di affidamento con gara dei locali per il Servizio (importo a sua volta calcolato quale base d’asta virtuale della procedura a evidenza pubblica) e l’importo che l’Azienda ebbe a percepire effettivamente in forza di contratti sottesi all’affidamento diretto. La Sezione rileva che il rapporto contrattuale instaurato tra un’Azienda sanitaria e un privato con il quale venga affidata al medesimo la gestione di un “Servizio di bar e ristorazione” all’interno di un Complesso ospedaliero, ha natura di concessione stante il carattere pubblico, non solo del bene, ma altresì del Servizio che ne costituisce oggetto. Dunque, anche volendo prescindere dal bene in sé, è il tipo di prestazione a rivestire natura pubblica a rilevanza economica, configurando in specie un servizio pubblico, inteso quale “attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale”. Da tale qualificazione dell’attività alla stregua di servizio pubblico consegue evidentemente l’applicazione del corrispondente regime dell’evidenza pubblica (quanto meno in termini di gara informale), nel quadro proprio delle concessioni di servizi, a norma dell’art. 30 del Dlgs. n. 163/06 ratione temporis vigente, e oggi dell’intera Parte III del Dlgs. n. 50/16. In conclusione, la Sezione ha condannato il Direttore generale, i Responsabili degli Uffici competenti e i componenti del Collegio sindacale dell’Azienda a risarcire all’Ente di appartenenza una determinata cifra, ciascuno pro-quota, in relazione ai mancati introiti derivanti dall’omesso ricorso a procedura a evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del “Servizio di bar ristoro”.