Concessione di servizi: condizioni per il corretto inquadramento

Nella Delibera dell’Anac n. 1197 del 23 novembre 2016, la questione controversa in esame ha ad oggetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione a terzi di 7 Nidi comunali. L’Anac rileva che, ai fini dell’inquadramento di un contratto come “concessione”, è necessario che sia trasferito sul Concessionario il “rischio operativo”, ovvero il rischio legato alla gestione del servizio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. zz), del Dlgs. n. 50/16, il Concessionario assume il “rischio operativo” nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto di concessione. La parte del rischio trasferita al Concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal Concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Qualora tale trasferimento del rischio non sussista, la fattispecie contrattuale va inquadrata nel novero degli appalti pubblici.