by Redazione | 16/06/2016 13:57
Nella Sentenza n. 2080 del 19 maggio 2016, il Consiglio di Stato si esprime sulla concessione di un finanziamento agli Enti Locali con un numero totale di abitanti non inferiori a 50.000, per progetti di e-government, procedura alla quale ha partecipato anche un “Piano di zona sociale”. Il Comune capofila del “Piano sociale” ha proposto appello, sostenendo che questo debba farsi piuttosto rientrare tra le Unioni dei Comuni, in quanto dotate di analoghi poteri.
I Giudici rilevano che il “Piano sociale di zona” rientra tra quelle forme cui al Capo V del Tuel, in cui sono elencate le possibili forme associative di questi. Nello specifico, i Giudici evidenziano che l’art. 33, nel favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, favorisce processi di riorganizzazione prevedendo forme premiali per incoraggiare il massimo grado di integrazione e l’art. 34 individua gli accordi di programma, fattispecie cui viene accostato generalmente il “Piano sociale di zona”, come forma di definizione ed attuazione di programmi di intervento, senza tacere delle Convenzioni tra Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, oppure, al fine di rafforzare tale coordinamento, i Consorzi tra Comuni di cui all’art. 31 del Dlgs. n. 267/00.
Dunque, dal punto di vista legislativo – affermano i Giudici – vi è indubbiamente un favor per le forme associative, che dovrebbe oggigiorno risultare maggiormente approfondito dalle note necessità di risparmio di denaro pubblico. Conclusivamente, in quanto forma associativa tra Comuni, i “Piani sociali di zona” possono partecipare alle procedure per l’erogazione di finanziamenti pubblici.
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