Nella Sentenza n. 5097 del 19 agosto 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici pongono in evidenza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. iii), della Legge n. 11/2016, e 177, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016. I Giudici chiariscono che sono rilevanti e non manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 41, comma 1, 3, comma 2, e 97, comma 2, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. iii), della Legge n. 11/2016, e dell’art. 177, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, nella parte in cui stabiliscono l’obbligo, per i soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere all’entrata in vigore del “Codice dei Contratti pubblici” non affidate con la formula della “finanza di progetto” ovvero con procedure ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione Europea, di affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 Euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo “clausole sociali” e per la stabilità del personale e per la salvaguardia delle professionalità. Prevendo che la restante parte possa essere realizzata da Società “in house” di cui all’art. 5 del Dlgs. n. 50/2016 per i soggetti pubblici, ovvero da Società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.