Nella Sentenza n. 278 del 5 dicembre 2014 del Tar Trentino Alto Adige, i Giudici si esprimono sulla messa a gara degli spazi pubblici per la collocazione degli impianti pubblicitari, affermando che essa è pienamente legittima. Nello specifico i Giudici sostengono che sia corretto assegnare l’uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all’unico criterio alternativo dell’ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è certo meno idoneo ad assicurare l’interesse pubblico all’uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale. Infatti, il procedimento di gara non contrasta con la libera espressione dell’attività imprenditoriale di cui si tratta, considerato, in linea generale, che la procedura ad evidenza pubblica è istituto tipico di garanzia della concorrenza nell’esercizio dell’attività economica privata incidente sull’uso di risorse pubbliche e che, in particolare, la concessione tramite gara dell’uso di beni pubblici per l’esercizio di attività economiche private è istituto previsto nell’ordinamento, essendo perciò fondata la qualificazione della gara come strumento per assicurare il principio costituzionale della libera iniziativa economica anche nell’accesso al mercato degli spazi per la pubblicità. Quanto sopra è peraltro coerente con i principi comunitari, in particolare di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza. Sul presupposto per cui con la concessione di una’area pubblica si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, si impone di conseguenza una procedura competitiva per il rilascio della concessione, necessaria per l’osservanza dei ricordati principi a presidio e tutela di quello, fondamentale, della piena concorrenza. Inoltre, proprio perché le concessioni di beni pubblici di rilevanza economica (e tra questi vanno comprese anche le concessioni in esame) sono idonee a fornire un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul libero mercato devono applicarsi i principi discendenti dall’art. 81 del Trattato UE e delle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti. Inoltre, da ciò ne consegue che il concessionario di un bene non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego, nei limiti della ragionevolezza e della logicità dell’agire non necessita di ulteriore motivazione. In sede di rinnovo di una concessione, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di un altro soggetto richiedente.