Nella Sentenza n. 1202 del 10 novembre 2014 il Tar Lombardia si esprime sull’informatizzazione delle procedure di un Tribunale e sull’utilizzo dell’istituto del trust. Nello specifico, i Giudici statuiscono che, nel caso delle concessioni di servizi, è principio da tempo stabilito nell’ordinamento comunitario quello secondo cui sono vietati gli affidamenti diretti ed è necessario garantire trasparenza e parità di trattamento nella scelta dei concessionari. Il riconoscimento di una componente amministrativa, sottoposta ai principi dell’evidenza pubblica, all’interno dei provvedimenti giurisdizionali non contraddice né il potere di direzione delle procedure esecutive assegnato al Giudice, né il principio secondo cui il Giudice è soggetto soltanto alla legge. Sotto entrambi i profili si Giudici osservano che quando i provvedimenti giurisdizionali hanno la sostanza di affidamenti di servizi o di concessioni di servizi il potere del giudice deve conformarsi alle medesime regole applicabili alle stazioni appaltanti, che sono di rango legislativo e normalmente di derivazione comunitaria. In sostanza, l’ordinamento nel suo complesso deve operare in modo coerente, sia che l’affidamento trovi origine nell’attività dell’Amministrazione, sia che derivi da una decisione giurisdizionale. Dunque, nella controversia in questione, non solo è possibile ma è necessario che il gestore della pubblicità delle aste sia individuato con le garanzie di una gara trasparente e non discriminatoria. Questo vale quando, come nel caso in esame, il Tribunale intenda stabilire con un particolare soggetto un rapporto esteso nel tempo. In mancanza di tale rapporto, l’assenza di discriminazione è assicurata tramite il principio di rotazione (art. 57, comma 6, del Dlgs. n. 163/06 per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando), che ogni singolo Giudice applica nei propri provvedimenti. Ne consegue quindi l’illegittimità dell’affidamento del servizio al gestore del sito internet del Tribunale. Per quanto riguarda il trust, i Giudici evidenziano che tale istituto è accolto ormai da tempo nell’ordinamento italiano. In realtà, si tratta di uno schema negoziale con alcuni caratteri minimi, che può avere in concreto plurime applicazioni e contenuti estremamente diversificati, rimessi all’autonomia delle parti. L’utilizzo del trust per regolare i rapporti privatistici è del tutto legittimo, e non può in alcun modo giustificare la presunzione di un accordo in frode alla legge italiana o in contrasto con l’ordine pubblico, neppure quando il disponente scelga di assoggettare il trust alla legge di un altro Paese. Eventuali abusi del diritto, finalizzati al raggiungimento di fini illeciti, devono essere puntualmente dimostrati. È vero che le norme speciali potrebbero impedire il raggiungimento di alcuni effetti del trust, così come avviene per altri strumenti giuridici, a tutela di determinati interessi pubblici (in particolare in campo tributario). Una simile limitazione non è però rinvenibile nella materia degli appalti e delle concessioni di servizi, dove al contrario vige il principio della libertà delle forme organizzative, per favorire la massima apertura alla concorrenza.