Concorsi: obbligo di verifica della correttezza della domanda di partecipazione

Nella Sentenza n. 148 del 25 marzo 2021 del Tar Abruzzo, la controversia ha origine dal ricorso di 2 candidati ad una procedura selettiva, per titoli, per assunzioni a tempo determinato da parte di una Asl. Nel caso di specie, le ricorrenti, a causa di un mero errore materiale nella compilazione della domanda di partecipazione alla selezione (le pregresse esperienze lavorative erano state qualificate “presso strutture private” anziché “presso Pubbliche Amministrazioni”) erano state penalizzate nel giudizio di valutazione dei titoli. Nel merito, i Giudici hanno affermato che, in materia di concorsi pubblici, l’Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del “soccorso istruttorioex art. 6 della Legge n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato atteso che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del Codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all’Amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente.