Conferimento incarichi ad Avvocati: per la difesa di un Comune occorre la procura

Nella Sentenza n. 2500 del 14 ottobre 2014 del Tar Puglia, un Avvocato veniva incaricato di difendere in giudizio un Comune con riguardo ad una lunga controversia, davanti al Giudice amministrativo e all’Autorità giudiziaria ordinaria. All’esito dei vari giudizi, il professionista procedeva alle relative richieste di pagamento. Il Comune aveva inserito le somme tra i debiti fuori bilancio e quantificato il dovuto utilizzando i minimi tariffari a causa della mancanza di un contratto di patrocinio o comunque di un qualsiasi altro atto scritto. I Giudici, con la Sentenza in esame, statuiscono che tra i principi su cui si basano i contratti tra professionisti ed Enti pubblici ci sono la forma scritta e la distinzione tra affidamento dei servizi legali e conferimento di incarichi individuali. Nell’ultimo caso è sufficiente la procura alle liti, in sostanza la firma del Sindaco a margine della procura sull’atto giudiziario, poiché presenta i requisiti fondamentali quali:
–    l’incontro di volontà fra Ente pubblico e difensore;
–    la funzione economico-sociale del negozio;
–    l’oggetto;
–    la forma scritta.

Dunque i Giudici hanno annullato la Delibera del Comune nella parte in cui riconosceva solo i limiti tariffari. Infatti se l’incarico giudiziale è conferito tramite procura senza prevedere specifici limiti minimi, come nel caso in questione, il professionista può far valere il diritto ad un compenso adeguato all’importanza dell’opera sulla base della tariffa professionale e con riguardo al valore della causa.