Con la Risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine di conservazione elettronica delle Dichiarazioni fiscali, interpretando l’art. 3, comma 3, del Dm. 17 giugno 2014.
Il soggetto istante, per il quale l’anno d’imposta coincide con l’anno solare, ha chiesto se, per la conservazione elettronica delle Dichiarazioni fiscali, debba essere considerata, come data di riferimento per l’individuazione del termine di scadenza, l’anno di presentazione della Dichiarazione ovvero l’anno del periodo di imposta a cui si riferisce la Dichiarazione medesima.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con la Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017, è stato chiarito che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dm. 17 giugno 2014 (che rinvia all’art. 7, comma 4-ter, del Dl. n. 357/94, la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle Dichiarazioni annuali, da intendersi, in un ottica di semplificazione e uniformità del Sistema, con il termine di presentazione delle Dichiarazioni dei redditi. In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della Dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini Iva, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle Dichiarazioni rilevanti ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Iva siano disallineati.
Dunque, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 2016 concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti Iva e altri documenti) al più tardi entro il 31 dicembre 2017.
Ricordato quanto sopra, l’Agenzia ha specificato che, nel caso specifico, in cui oggetto di conservazione sono i Modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento.
Così, ad esempio, nel caso di un Ente Locale, per le Dichiarazione Iva e Irap 2017 (anno d’imposta 2016), essendo documenti formatisi nel corso dell’anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2017, ossia il 31 gennaio 2019.