Consigli comunali: è ammissibile la costituzione di nuovi Gruppi consiliari o l’adesione a Gruppi diversi

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il Parere n. 1185 dell’11 gennaio 2024, relativo al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale in materia di Gruppi consiliari

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha pubblicato il Parere n. 1185 dell’11 gennaio 2024 relativo al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale in materia di Gruppi consiliari.

Il Parere prende in esame il caso di un Gruppo consiliare che, dopo le Elezioni, ha cambiato nome e si è affiliato a un Partito politico nazionale, sollevando domande sulla legittimità di tali cambiamenti.

Come evidenziato dal Parere, la legge non prevede espressamente l’esistenza dei Gruppi consiliari, ma questi sono riconosciuti implicitamente. I Consigli comunali hanno autonomia organizzativa e possono stabilire le proprie norme statutarie e regolamentari in materia di Gruppi consiliari.

La giurisprudenza (Tar Trentino-Alto Adige – Sezione di Trento n. 75/2009; Tar Puglia, Sezione di Bari, Sentenza n. 506/2005) riconosce il diritto dei Consiglieri di esercitare il proprio mandato con libertà, incluso il diritto di cambiare affiliazione politica o gruppo consiliare.

Il Regolamento comunale specifico discusso nel Parere non contempla esplicitamente la situazione di cambio di denominazione o di adesione a un altro partito. Tuttavia, è previsto che i Consiglieri possano formare Gruppi consiliari in base alla Lista elettorale di appartenenza o aderire a Gruppi diversi con certe condizioni. Il Regolamento consente la costituzione di nuovi Gruppi solo in caso di scissione di un partito a livello nazionale, il che non si applica al caso in oggetto.

In conclusione, in assenza di norme specifiche che regolino la situazione presentata, il Parere suggerisce che il Consiglio comunale modifichi il proprio Regolamento per chiarire la gestione di tali situazioni.