Consiglieri comunali: l’indennità di funzione alla luce della “Legge Delrio”

Il quesito posto alla Corte dei conti Liguria e risolto con Delibera n. 63 del 5 novembre 2014, riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 16, comma 18, del Dl. n. 138/11, convertito con Legge n. 148/11, in base al quale, “a decorrere dalla data di cui al comma 9, ai Consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 82 del citato Testo unico di cui al Dlgs. n. 267/00; non sono altresì applicabili, con l’eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all’art. 80 del citato Testo unico di cui al Dlgs. n. 267/00”. In particolare, il dubbio proposto attiene al rapporto della ridetta norma con 2 successive, poste dall’art. 1, commi 135 e 136, della Legge n. 56/14. La Sezione osserva che dalla lettura delle 2 disposizioni si ricava che, se da un lato, va applicato, rationetemporis, il richiamato art. 1, comma 135, della Legge n. 54/14 , dall’altro, la medesima Legge ha mantenuto ferma la previsione dell’art. 16, comma 18, del Dl. n. 138/11, in base al quale a favore dei componenti dei Consigli comunali degli Enti di dimensione inferiore ai 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 82 e 80 del Tuel. Le previsioni recate dalla novella della Legge n. 54/14 costituiscono uno dei principali obiettivi perseguiti dal Legislatore per soddisfare l’esigenza di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa e sembrerebbero confermare, da una parte, il metodo con il quale è intervenuto negli ultimi anni il Legislatore nella materia e, dall’altra la validità della linea ermeneutica di stretta interpretazione del dettato normativo. Infine, la Sezione evidenzia come la stessa Legge n. 54/14 abbia abrogato norme contenute nel medesimo art. 16 del Dl. n. 138/11, convertito con Legge n. 148/11, senza toccare invece l’art. 16, comma 18, del Dl. n. 138/11. Inoltre, ritiene di richiamare le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, con la Circolare 24 aprile 2014, che ha tra l’altro dato chiarimenti in ordine alla platea dei soggetti incisi dalla nuova disciplina. L’interpretazione è apprezzabile, sia per ragioni di uniformità, sia perché capace di assicurare quegli obiettivi di correzione e di risanamento della finanza pubblica, ricompresi nell’insieme delle norme che concorrono a disciplinare la materia dell’indennità di funzione, e presenti nella richiamata Legge n. 54/14 che, nel porre rimedio ad un preteso deficit di rappresentatività nei Comuni di piccoli dimensioni, mantiene invece il preciso obbligo di contenimento della spesa posto dall’art. 16, comma 18, del Dl. n.138/11 (con conseguente esclusione, per i Consiglieri dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, di percepire l’indennità prevista dall’art. 82 del Tuel e di beneficiare dei diritti attribuiti dall’art. 80, con eccezione di quello previsto dal primo periodo della medesima disposizione).