Consiglieri provinciali: utilizzo dei permessi ex art. 79, comma 4, del Tuel

Nella Delibera n. 21 del 2 febbraio 2016 della Corte dei conti Lombardia, la richiesta di parere ha ad oggetto la fruizione dei permessi previsti dall’art. 79, comma 4, del Dlgs. n. 267/00 da parte dei Consiglieri provinciali a cui siano stati attribuiti, dal Presidente della Provincia, in base alla Legge n. 56/14 ed allo Statuto, deleghe operative. Nello specifico, il quesito posto dalla Provincia attiene alla possibilità di assimilare i Consiglieri provinciali a cui il Presiedente conferisce deleghe, ai sensi dell’art. 1, comma 66, della Legge n. 56/14, ai “componenti degli Organi esecutivi”, soggetti beneficiari, fra gli altri, dei permessi retribuiti previsti dall’art. 79, comma 4, del Tuel. La Sezione rileva che la Legge n. 56/14, in attesa della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ha rinnovato l’ordinamento delle Province e delle Città metropolitane, prevedendo che siano Organi delle prime esclusivamente il Presidente, il Consiglio e l’Assemblea dei Sindaci, mentre viene meno l’Organo collegiale della Giunta. Tuttavia, il comma 66 della stessa legge prevede che il Presidente della Provincia possa nominare un vicepresidente (scelto tra i Consiglieri provinciali), stabilendo le funzioni delegate (oltre a quelle di sostituzione in caso di impedimento). Inoltre, il Presidente può assegnare deleghe a Consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, “secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto”. Anche tali incarichi, frutto di delega, sono esercitati, ai sensi del comma 84 della Legge n. 56/14, a titolo gratuito, mentre restano a carico della Provincia gli oneri connessi con lo status degli Amministratori, relativi ai permessi retribuiti ed ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, di cui agli artt. 80, 84, 85 e 86 del Dlgs. n. 267/00. Come reso evidente dal dettato normativo (citato comma 66), il Presidente della Provincia può conferire deleghe ai Consiglieri “secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto”. Di conseguenza, in base all’esame di quest’ultima fonte interna, ogni Provincia deve valutare se sussista l’eventuale assimilazione dei Consiglieri attributari di deleghe, in virtù del comma 66 della Legge n. 56/14, ai “componenti degli Organi esecutivi” beneficiari dei permessi previsti dall’art. 79, comma 4, del Tuel (i cui oneri sono imputati secondo la disciplina prevista dal successivo art. 80). Tale valutazione va condotta, da ogni Provincia, sulla base della formulazione dei singoli statuti, trattandosi di questione non scrutinabile dalla Sezione regionale di controllo in sede consultiva.
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