Consorzi: applicabilità del Principio del “divieto di soccorso finanziario”

Nella Delibera n. 123 del 14 novembre 2019 della Corte dei conti Marche, un Sindaco ha chiesto un parere sull’interpretazione dell’art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016, che ripropone in maniera sostanzialmente identica l’art. 6, comma 19, del Dl. n. 78/2010, abrogato dall’art. 28, comma 1, lett. l), del predetto “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”. In particolare, chiede se tale norma si applichi a tutte le partecipazioni degli Enti Locali a prescindere dalla loro forma giuridica e natura (Società, Consorzi, Consorzi che hanno natura di Ente pubblico economico, ecc.). La Sezione rileva che, sebbene il perimetro di diretta applicazione della norma non contempli direttamente i Consorzi ma si riferisca esclusivamente agli Organismi partecipati aventi struttura societaria, dal suo tenore emerge un Principio generale di “divieto di soccorso finanziario”, fondato su esigenze di tutela dell’economicità gestionale e della concorrenza, estensibile anche ai Consorzi, quali realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale. Tale interpretazione appare conforme ai Principi espressi dalla legislazione ordinaria, volti al rispetto dei criteri di economicità e razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché dalla normativa comunitaria, a tutela della concorrenza e del mercato. Ne consegue, in conclusione, che il c.d. “divieto di soccorso finanziario” appare espressivo di un vero e proprio Principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche e di tutela della concorrenza e del mercato. Tale principio s’impone alle Amministrazioni pubbliche prescindendo, a tutela dell’effettività del precetto, dalle forme giuridiche prescelte per la partecipazione in Organismi privati, che finirebbero altrimenti col prestarsi a facile elusione del chiaro dettato normativo.