L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 80 del 22 novembre 2018, ha ribadito che le attività istituzionali dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, di cui all’art. 1, comma 1-bis, del Dl. n. 125/89, convertito dalla Legge n. 214/1989, sono da considerarsi non commerciali ai fini delle Imposte dirette e dell’Iva.
In particolare ha ricordato che l’art. 1, comma 1-bis, del Dl. n. 125/1989, convertito dalla Legge n. 214/1989, stabilisce che “le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale”. La disposizione, come affermato dal Consiglio di Stato con il Parere reso dalla Sezione III, in data 7 maggio 1991, n. 292, ha natura interpretativa e persegue la finalità di eliminare un consistente contenzioso che era sorto in merito alla natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed al conseguente trattamento fiscale.
Tramite lo strumento legislativo infatti viene affermata la natura non commerciale delle attività istituzionali proprie svolte dai Consorzi di bonifica ai sensi delle vigenti disposizioni, escludendo che essi possano essere intesi quali Enti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di natura commerciale. In proposito, con la Circolare n. 28/91 è stato chiarito che, in base alla disposizione di cui al comma 1-bis del predetto art. 1, i Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario sono da ricondurre tra gli Enti non commerciali.
Conseguentemente, non costituisce provento di natura commerciale qualsiasi somma o rimborso corrisposto ai Consorzi in argomento dallo Stato e da Enti pubblici, al pari dei contributi versati dai consorziati, sempreché dette somme siano percepite nell’esercizio dell’attività propria dei Consorzi ed in conformità alle finalità istituzionali dei Consorzi medesimi.
Pertanto, come altresì precisato con la citata Circolare n. 28/1991, non sono assoggettabili ad Imposta i contributi consortili e gli altri proventi derivanti dall’attività di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, attesa anche l’impossibilità di parificare la distribuzione delle acque d’irrigazione ad una mera “erogazione” di servizio, come quelli dell’acqua, gas, luce elettrica, da identificare nell’attività di distribuzione di utenze a soddisfacimento prevalente di un interesse del consumatore, laddove il servizio del Consorzio è assolto prioritariamente nell’interesse generale della bonifica del comprensorio.